1. Al fine di valutare la validità dei titoli dei medici cittadini italiani inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale e dei Paesi membri dell'Unione europea aspiranti al titolo di medico competente all'esercizio della medicina legale, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 1, sono istituite presso ogni corte d'appello commissioni permanenti, nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte da un presidente di corte d'appello, da un professore ordinario di medicina legale e delle assicurazioni, da un presidente dell'Ordine dei medici, scelto fra i presidenti degli ordini siti in distretto, e da un avvocato cassazionista, e hanno il compito di valutare, ai fini del riconoscimento, i titoli acquisiti dagli aspiranti medici competenti all'esercizio della medicina legale e di rilasciare il relativo riconoscimento.