Art. 5.
(Medici competenti all'esercizio della medicina legale).

      1. Al fine di valutare la validità dei titoli dei medici cittadini italiani inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale e dei Paesi membri dell'Unione europea aspiranti al titolo di medico competente all'esercizio della medicina legale, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 1, sono istituite presso ogni corte d'appello commissioni permanenti, nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca.
      2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte da un presidente di corte d'appello, da un professore ordinario di medicina legale e delle assicurazioni, da un presidente dell'Ordine dei medici, scelto fra i presidenti degli ordini siti in distretto, e da un avvocato cassazionista, e hanno il compito di valutare, ai fini del riconoscimento, i titoli acquisiti dagli aspiranti medici competenti all'esercizio della medicina legale e di rilasciare il relativo riconoscimento.